Sabato
DocumentiPerché negli uffici stampa i giornalisti hanno doveri diversi?
Il Consiglio nazionale dell’Ordine, il 25 marzo 2010, ha approvato un documento che ha chiamato “Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampaâ€. E’ un tentativo di esaminare la questione deontologica per coloro che lavorano negli uffici stampa. L’intento è positivo, ma in che misura, soprattutto se inserito all’interno delle strutture della pubblica amministrazione, il giornalista può rispettare tutti i propri obblighi professionali?
La legge n. 150 del 2000 ha creato gli uffici stampa come strutture obbligatorie delle amministrazioni, che hanno doveri di trasparenza e sono obbligate a comunicare con il cittadino. E ciò non solo attraverso l’Urp, ma anche fornendo ai mass media le informazioni sulla propria attività .
Tuttavia, nel caso dell’ufficio stampa, il rapporto fra il giornalista e il “datore di lavoro†(ad esempio il sindaco, il presidente della Regione, l’ente pubblico) presenta aspetti delicati e crea sovente imbarazzo e ambiguità , che non sono accettabili per un giornalista iscritto all’Albo, che ha anzitutto il dovere inderogabile – dice l’art. 2 della legge del 1963 – di trovare e dire la verità .
Qualcuno si domanda perché è necessaria una diversa “carta dei doveriâ€, rispetto ai doveri ai quali sono sottoposti in genere i giornalisti. Ciò marca una differenza che non trova giustificazioni o che, se le trova, apre una serie di domande e di analisi.
“Giornalismo e democrazia†pubblica il testo della “cartaâ€, al fine di lanciare questo dibattito.
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     Carta dei doveri del giornalista
     degli Uffici Stampa
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Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente
giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o
pubblici. Sono perciò esclusi dall’attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della
comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e
pubblicità . Anche la figura del “portavoceâ€, diffusa soprattutto in politica e negli
organismi elettivi, non rientra nel campo della informazione giornalistica e non è
quindi compresa nella definizione di Ufficio Stampa. Tutto ciò è indipendente
dall’eventualità che chi esercita anche funzioni non giornalistiche per conto di una
azienda pubblica o privata o di un ente faccia parte, ad altro titolo, dell’Ordine dei
giornalisti.
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L’Ufficio Stampa è la struttura primaria dell’informazione giornalistica verso
l’esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il
fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a
prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale
altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell’Ordine
dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell’Ordine stesso. Detti
documenti comprendono la “Carta di Treviso†e il “Codice relativo al trattamento dei
dati personaliâ€, norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. L’Ufficio Stampa è
altresì vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall’Ordine in materia
deontologica tra cui la “Carta dei doveri dell’informazione economicaâ€, la “Carta di
Perugia†su informazione e malattia, la “Carta di Roma†per l’informazione sui
migranti, le norme raccolte nel “Decalogo del giornalismo sportivo†e quelle dedicate
a “Informazione e pubblicità ” e “Informazione e sondaggi”.
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Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche
agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il
diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di
informare. In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in
armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, i
codici deontologici, e - per gli enti pubblici - la legge 150/2000, è tenuto, pur in un
normale ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello
di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione.
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Il giornalista di Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai
soggetti che nell’ambito dell’ente, organizzazione o azienda hanno titolo esplicito per
fornirgliele, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge
professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.
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Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al
principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla
collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui
opera.
Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di
informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri
della firma. Ciò comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti di
cui risponde, oltre che in sede civile e penale, anche all’Ordine dei giornalisti
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Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilitÃ
verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare
o di parte, o dall’interesse economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria
autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicitÃ
fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.
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In particolare nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se
queste usufruiscano dell’attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera
nel pieno rispetto della dialettica tra le forze politiche e tra soggetti istituzionali
diversi, riportando le posizioni in modo corretto e completo, senza censure né
forzature e provvedendo tempestivamente a rettificare eventuali errori o inesattezze.
Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un
Ufficio Stampa non può fornire né ricevere doni o favori che possano limitare
l’autonomia e la credibilità professionale..
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Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell’arco di vigenza del
rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua
funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione.
La violazione di queste regole comporta l’adozione di provvedimenti
disciplinari previsti dalla legge istitutiva dell’Ordine.
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