Mar 06
Sabato
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Google: anche negli Usa c’è chi apprezza
la sentenza dei giudici di Milano

di Giovanni Mantovani

 Il conflitto tra Google e la giustizia italiana a proposito del disgraziato film sul disabile deriso dai suoi compagni di scuola offre lo spunto a riflessioni meno emotive e forse più utili a studiare il problema di quelle che sono apparse nei primi giorni dopo la sentenza. Il caso è stato per lo più commentato in America come la dimostrazione di una cultura giuridica antiquata e poco sensibile alle esigenze della modernità. Persino l’ambasciatore in Italia si è scomodato a esprimere valutazioni che di solito la diplomazia evita accuratamente.

Ora, proprio dagli Stati Uniti ci si offre una riflessione più attenta. Il 1 marzo, su Huffingtonpost. com.  è comparso un pezzo che dà ragione ai giudici italiani, ma soprattutto espone una argomentazione interessante (Brandeis in Italy: The Privacy issues in the Google Video Case).

L’autore è Marc Rotenberg, Executive Director del Privacy Information Center. In sintesi sostiene che la sentenza dei giuridi italiani è ispirata agli stessi principi da cui è nato il diritto alla privacy negli Stati Uniti. Ricorda che le basi di questo diritto furono gettate in un famoso articolo apparso il 15 dicembre 1890 sulla Harvard Law Review e firmato da due giuristi, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, il secondo dei quali è considerato il padre di quel diritto e uno dei grandi sostenitori del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Il caso giudicato in Italia, scrive Rotenburg, è quello di “uso dell’immagine di una persona, senza il suo consenso, dal quale uso qualcun altro ricava un vantaggio commercialeâ€. Questo il succo della sentenza, e questo il succo del diritto alla privacy in Usa. Google aveva infatti “un incentivo a ignorare le numerose richieste†di cancellare il video prima di esserci costretto.

Tanto più quel diritto deve essere garantito perché il personaggio danneggiato non è “un politico né un personaggio pubblicoâ€.

La distinzione risiede in definitiva, dice Rotenberg, nel tipo di responsabilità. Google non è “responsabile del contenuto del filmatoâ€, ma lo è per averne ricavato “commercial value†senza il consenso dell’interessato.

E’ vero, commenta Rotenberg, che negli Stati Uniti la sentenza è stata sommersa da una “valanga di commenti sulla presunta fine della Libertà su internet e su come ‘le norme sulla privacy possono distruggere il Primo Emendamento’â€. Ma molti dei commentatori e dei gruppi ai quali essi fanno riferimento, ricevono “fondi o altre forme di sostegno da Googleâ€.

L’autore sa bene che il caso descritto sopra (“tort of appropriationâ€, cioè danno per appropriazione) su Internet soffre più di una limitazione, perché le immagini delle persone sono usate  continuamente in modo elusivo  (all the time in subtle ways). Ma ricorda che la teoria è stata applicata anche su Internet, come dovette capire Facebook, quando il Beacon Program, uno strumento pubblicitario che usava le immagini dei suoi clienti, fu oggetto di una class action e dovette essere chiuso (settembre 2009).

Il problema non risolto però resta: che cosa fare prima della pubblicazione. Perché se si esclude ogni intervento censorio, come è ovvio, non si può evitare il danno. Qui le tesi sono due: adottare la stessa disciplina che vale per la stampa, cioè autocontrollo e responsabilità di chi pubblica (che comporta anche la culpa in vigilando), oppure totale libertà, lasciando che sia la giustizia a intervenire a cose fatte, magari dietro sollecitazione di chi vanta un interesse garantito dalla legge. Ambedue hanno pro i loro  pro e contro che è inutile rievocare. Vittorio Roidi, citando De Kerckhove, pensa a “meccanismi di controllo preventiviâ€. Mauro Paissan al contrario giudica la sentenza “un invito alla (impossibile) censura preventivaâ€.

Dall’argomentazione di Rotenberg si può ricavare un punto chiaro. Perché si abbia reato il fatto deve essere stato commesso; qui non è possibile altro intervento se non quello del giudice. Un controllo preventivo su ipotetici fatti delittuosi contraddice tutti i principi cui dovrebbe essere ispirata una società democratica. L’autocrontrollo, la vigilanza richiesta per la carta stampata ai responsabili, non è applicabile a Internet per ragioni oggettive, se non altro perché richiederebbe sovrastrutture incompatibili con la natura della Rete (tenderei quindi anche escludere la responsabilità oggettiva e la culpa in vigilando). Resta il fatto che reati possono essere commessi e non possono restare impuniti. La giustizia ha comunque gli strumenti per intervenire con tempestività. Occorrerà un orecchio attento che riconosca da subito il fatto delittuoso, ma la rete è di per sé così chiassosa che niente di rilevante passa inosservato.

Per quanto riguarda invece i danni ingiusti all’immagine privata sarà la stessa possibilità di una significativa sanzione pecuniaria a indurre i responsabili, come sta già accadendo, a una maggiore vigilanza. Nessun controllo esterno, dunque, ma una normativa chiara e strumenti di intervento efficaci per sollecitare il senso di responsabilità degli operatori.

Non c’è dubbio che l’immagine privata può essere più  efficacemente difesa che non i reati evitati, ma forse a questo non c’è rimedio.

Paissan usa un altro argomento che vorrei brevemente commentare. Dice che la pubblicazioone del video di cui stiamo parlando ha avuto “effetti positiviâ€, come “la punizione dei molestatori…una sveglia alla scuola….emozione e grande solidarietà verso il ragazzoâ€. Non si può negare. Sull’altro piatto della bilancia c’è un disabile che ha dovuto cambiare scuola (nonostante la “svegliaâ€) mentre i suoi tormentatori sono tornati nelle stesse aule teatro della loro impresa. Molte cose negative producono effetti positivi. Mefistofele nel Faust di Goethe dice di essere colui che “sempre vuole il Male e sempre opera il Beneâ€. Ma siamo sicuri che non sarebbe stato meglio se quel filmato non fosse mai apparso in Rete? Non è una domanda retorica.

 


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