Giovedì
La professione, Senza categoria
Ma i direttori difendono ancora i colleghi?
Propongo il gradimento votato ogni anno
di Luciano Borghesan
E ora il direttore, il condirettore, il vicedirettore avranno un brutto dilemma: stare dalla parte dell’editore, comunque, oppure rischiare di non trovare più lavoro. A scompigliare le redazioni sono arrivate le “figure apicali”.
Dietro la definizione “figure apicali”, entrata 4 volte nel nuovo contratto Fnsi-Fieg, si introduce questo diktat per il giornalista che accetta di essere nominato ai massimi vertici della redazione: è un dirigente e il suo rapporto con l’editore - dice il nuovo cnlg all’art. 27 - può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo. In tal caso avrà un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione.
Un anno di stipendio non vale certo un contratto a scadenza indeterminata. Va detto che c’è stato abuso di queste posizioni di rendita da parte di ex direttori rimasti all’orecchio del datore di lavoro. I più sono diventati opinionisti, mantenendo orari e retribuzioni privilegiate. Ma chi li ha trattati con i guanti? Le stesse parti datoriali che ora hanno imposto le forbici contrattuali: la nuova regola toglierà agli amministratori l’imbarazzo di comunicare scelte dolorose. “E’ il contratto, bellezza”.
Ma sarà sicuramente peggio per le redazioni e per i giornalisti che troveranno maggiori ostacoli di fronte a fatti e notizie non in linea con l’orientamento della proprietà . L’autocondizionamento sarà moltiplicato: frenare, ridimensionare le pubblicazioni degli articoli scomodi potrebbe diventare la gara su cui direttori, condirettori e vicedirettori si cimentebberro per salvare gradi e companatico, o per risaltare.
Ci sarà più lavoro per i Cdr se corretti e volonterosi nel far rispettare lo spirito della legge 69 del 1963, citata all’articolo 1 del cnlg. Che cosa fare? Magari le redazioni e le rappresentanze sindacali potrebbero inventarsi un voto di gradimento da ripetere ogni anno o nel biennio. Perchè no? La fiducia (a posteriori) sull’operato di direttore, condirettore o vicedirettore potrebbe essere utile per rafforzare un buon dirigente, e un antidoto a non farlo diventare più realista del re. Anche l’editore, temendo voti bassi, potrebbe avere più rispetto verso la deontologia del giornalista evitando di mettere in pericolo la credibilità professionale del dirigente da lui scelto.
Gli articoli del cnlg che introducono le
Art. 6
Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore,condirettore e del vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità , autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalisticaâ€
Art 12 nota 2
2. I giornalisti che in applicazione dell’art. 11 della disciplina collettiva dell’aprile 2001 svolgono temporaneamente le funzioni di condirettore e vicedirettore dovranno optare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, per l’acquisizione delle qualifiche apicali di condirettore o vicedirettore ovvero per tornare a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza.
Art. 27
Per l’elevato grado di professionalità , autonomia e potere decisionale che si esplica nell’ambito dell’area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall’art. 6, può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo.
In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso di cui alla lettera a).
Art. 34
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche ne di cui all’art.6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al Cdr), i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
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14 Lug, 2009
Reply
L’articolo 6 del contratto nazionale va disdettato dai giornalisti. Il direttore infatti, essendo doventato un dirigente, non può più garantire l’autonomia e difendere la redazione dai condizionamentgi esterni.