MercoledĂŹ
Documenti, Le sentenzeLe dimissioni non interrompono il procedimento disciplinare
Il Tribunale di Milano in relazione alla radiazione dallâOrdine dei giornalisti di Renato Farina ha dichiarato che le dimissioni non possono interrompere il procedimento disciplinare.
Con sentenza n. 1161/2008 depositata il 29 gennaio 2008, il Tribunale di Milano ha respinto âil ricorso di Renato Farina, con integrale conferma della decisione n. 27 del 29 marzo-17 aprile 2007 del CNOG, di radiazione dello stesso Farina dallâOrdine dei giornalisti. Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso, pienamente accogliendo le argomentazioni della difesa del Consiglio nazionale.
Nella sua decisione il Tribunale ha formulato importanti principi di diritto.
In primo luogo ha confermato lâautonomia del procedimento disciplinare rispetto alle vicende del rapporto di iscrizione del giornalista con lâOrdine: le dimissioni (comunque definite o articolate) non possono interrompere il procedimento disciplinare, fra lâaltro perchĂŠ â dato anche il diverso effetto di (auto)cancellazione e di radiazione â se cosĂŹ fosse ârisulterebbe possibile giustificare in via generale lâartificiosa immunizzazione di qualunque iscritto ad ordini professionali rispetto a qualunque procedimento disciplinareâ.
In secondo luogo il Tribunale ha respinto lâeccezione di pregiudizialitĂ del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, âpoichĂŠ la decisione di questa controversia non dipende affatto dalla decisione del giudice penaleâŚâŚ. Dalla sua lettura emerge con chiarezza come lâaddebito contestato al Farina in sede penale fosse quello di aver aiutato personale del Sismi a eludere le investigazioni dellâautoritĂ giudiziaria anche mediante la diffusione di false informazioni â delle quali per giunta lâimputato sollecitava la pubblicazione â e mediante il tentativo di acquisire illecitamente notizie sul procedere delle indagini penali stesse.
Per contro lâaddebito disciplinare (qui esaminato) si sostanzia nella compromissione dellâindipendenza della funzione giornalistica, condotta che peraltro è stata materialmente confessata dal Farina in questo procedimento.
Risulta insomma arduo sostenere che la decisione penale dovrebbe costituire lâantecedente logico rispetto alla sanzione disciplinare, sicchĂŠ lâeccezione deve essere senzâaltro respintaâ.
Infine, nel merito, il Tribunale ha osservato a proposito della condotta di Farina, che essa âcontrasta con palmare evidenza, con il principio di autonomia e libertĂ della professione giornalistica stabilito dallâart.1 del contratto nazionale del lavoro giornalistico, con la libertĂ di informazione consacrata nellâarticolo 2 della legge professionale numero 69 del 1963, con il divieto di compromettere la reputazione del giornalista e la dignitĂ dellâOrdine previsto dallâart. 48 della stessa legge professionale, con i piĂš generali principi di rispetto della veritĂ sostanziale dei fatti, della buona fede e della lealtĂ , con il dovere generale di rimuovere la fiducia tra la stampa e i lettori, come previsto dalla Carta dei doveri del giornalista.
Anche unâattivitĂ saltuaria in favore dei servizi segreti (vietata espressamente e direttamente, per tutti i giornalisti professionisti, dalla legge numero 801 del 1977, art. 7) comporta evidentemente la violazione dellâobbligo, gravante sul giornalista, di esercitare la sua professione di modo esclusivo: anche sotto questo profilo, perciò, gli addebiti disciplinari contenuti nella contestazione del 6 luglio 2006, risultano pienamente infondati.
Il fatto che lâincolpato abbia accettato incarichi (anche soltanto sporadici o del tutto occasionali), per giunta remunerati, palesemente idonei a condizionare la sua autonomia e la credibilitĂ professionale anche soltanto in riferimento alla natura soggettiva e agli scopi del soggetto da cui gli incarichi provenivano, non ha solo irrimediabilmente compromesso il decoro e la dignitĂ professionale di chi quel fatto ha commesso, ma ha al tempo stesso arrecato danno alla dignitĂ dellâOrdine professionale.
Risulta dunque davvero difficile comprendere quale minore sanzione potrebbe apparire proporzionata alla gravitĂ dellâillecito, che si è sostanziato nel tradimento della professione giornalistica e nellâasservimento di essa ai servizi segreti, con gravissima lesione del rapporto di fiducia tra i mezzi di informazione e il pubblico che ne è destinatarioâ.
(Sintesi tratta dal sito dellâOrdine nazionale dei giornalisti)
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